Art. 5.
(Istituzione e compiti del Servizio per le informazioni generali - SIGEN).

      1. È istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), posto sotto l'autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata d'intesa con il Ministro della difesa.
      2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell'Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente:

          a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;

          b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;

          c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana.

      3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, il Servizio provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

          a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di

 

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ogni informazione relativa ad affari strategici e a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;

          b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;

          c) svolgimento all'estero di qualunque altra missione venga ad esso affidata dal Governo, nell'ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni.

      4. A tal fine il Servizio espleta all'estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, antiterrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.